FAQ - Aspetti Legali
1. Posso cedere la mia polizza ad un'altra persona?
2. Posso dare in pegno la mia polizza?
3. Quali sono i vantaggi civilistici riconosciuti alla mia polizza?
4. I beneficiari devono esercitare il loro diritto entro un determinato periodo di tempo?
1. Posso cedere la mia polizza ad un'altra persona?
Sì. La la tua polizza unit linked è un contratto a tutti gli effetti e, di conseguenza, come stabilito dal Codice Civile (art. 1406) può essere ceduta a una terza persona, fisica o giuridica, purché questa acconsenta.
L'atto di cessione è efficace dal momento in cui Skandia Vita riceve una tua comunicazione scritta dell'avvenuta cessione e ne viene quindi a conoscenza. Skandia Vita procederà all'annotazione relativa alla cessione sul Documento di Polizza o su Appendice.
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2. Posso dare in pegno la mia polizza?
Sì. puoi dare in pegno a terzi il credito derivante dalla tua polizza, in garanzia di una tua obbligazione diretta o anche di terzi.
L'atto è efficace dal momento in cui Skandia Vita riceve una tua comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione in pegno, che deve essere accompagnata da una dichiarazione di assenso del Beneficiario della polizza se questo era stato designato in modo irrevocabile.
Skandia Vita procederà all'annotazione relativa alla costituzione in pegno sul Documento di Polizza o su Appendice.
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3. Quali sono i vantaggi civilistici riconosciuti alla mia polizza?
Le somme dovute dalla Compagnia in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, e quindi anche quelle della tua polizza Skandia Vita, non sono pignorabili né sequestrabili, come stabilito dall'art. 1923 del Codice Civile.
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4. I beneficiari devono esercitare il loro diritto entro un determinato periodo di tempo?
Sì, i beneficiari devono esercitare il loro diritto di indennizzo entro un anno dalla data di decesso dell'assicurato. Infatti, come per ogni altro diritto derivante dai contratti di assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato il diritto di indennizzo ai beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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