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FAQ - Aspetti Fiscali


1. Qual è il trattamento fiscale sui premi applicato alla mia polizza unit linked?


2. Se ho stipulato la mia polizza entro il 31 dicembre 2000 posso continuare a detrarre anche i premi aggiuntivi versati durante l'anno?


3. Qual è il trattamento fiscale applicato alla mia polizza in caso di riscatto?


4. Qual è il trattamento fiscale se scelgo l'opzione in rendita previdenziale?




1. Qual è il trattamento fiscale sui premi applicato alla mia polizza unit linked?


Il trattamento fiscale applicabile alla tua polizza varia in base alla sua data di decorrenza. Se la tua polizza è stata stipulata entro il 31 dicembre 2000 si applica il "vecchio regime fiscale", se invece è stata stipulata successivamente è soggetta al "nuovo regime fiscale" regolato dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.
Se hai stipulato la tua polizza prima del 2001, il vecchio regime fiscale prevede:
- un'imposta sul premio pari al 2.5% di ogni premio versato
- la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi del 19%, su un importo massimo di premi versati durante l'anno pari a Euro 1291,14. La detrazione è consentita a condizione che il contratto non abbia durata inferiore a 5 anni ed è riconosciuta al Contraente nei soli casi in cui l'Assicurato della polizza coincida con lo stesso o sia un familiare a carico dello stesso.
Potrai detrarre anche tutti i premi aggiuntivi che verserai sulla tua polizza, nei limiti sopra descritti.
Esempio
Se hai stipulato la tua polizza dal 2001 a oggi, il D. Lgs n. 47 ha uniformato il trattamento fiscale delle polizze a contenuto finanziario con quello di altri prodotti di investimento: non dovrai più pagare alcuna imposta sui premi versati, ma non avrai diritto alla detrazione fiscale.

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2. Se ho stipulato la mia polizza entro il 31 dicembre 2000 posso continuare a detrarre anche i premi aggiuntivi versati durante l'anno?


Sì, hai diritto alla detrazione anche per tutti i premi aggiuntivi, così come su tutti i premi viene applicata l'imposta del 2.5%, in quanto la tua polizza è sottoposta interamente al "vecchio regime fiscale".

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3. Qual è il trattamento fiscale applicato alla mia polizza in caso di riscatto?


Verrà applicata una ritenuta fiscale a titolo d'imposta pari al 12,50% della differenza fra il valore di riscatto e i premi versati. Se la differenza è negativa la ritenuta non viene applicata.
Inoltre, se hai stipulato la tua polizza prima del 2001:
- se riscatti dopo il decimo anno hai diritto, per ogni anno successivo al decimo, ad una riduzione pari al 2% dell'aliquota applicata;
Esempio
- una ritenuta a titolo di acconto sull'ammontare complessivo dei premi detratti (con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del DPR 22/12/86, n. 917) esclusivamente se richiedi il riscatto nei primi cinque anni di vita della tua polizza ed hai goduto della detrazione dei premi versati.

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4. Qual è il trattamento fiscale se scelgo l'opzione in rendita previdenziale?


Il trattamento fiscale applicabile alla tua polizza varia in base alla sua data di decorrenza.
Se la tua polizza è stata stipulata entro il 31 dicembre 2000 si applica il "vecchio regime fiscale", se invece è stata stipulata successivamente è soggetta al "nuovo regime fiscale" regolato dal Decreto Legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000.
Se hai stipulato la tua polizza prima del 2001, il vecchio regime fiscale prevede:
- che la rendita sia soggetta a imposizione IRPEF soltanto per il 60% del suo ammontare. Sul restante 40% del valore non dovrai pagare alcuna imposta. La Compagnia, al momento della liquidazione, applica una ritenuta a titolo d'acconto sulla rata di rendita corrisposta con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito di cui all'art. 11 del DPR 22/12/86, n. 917. Quindi, in questo caso dovrai dichiarare annualmente al fisco il 60% dell'importo percepito a titolo di rendita (che aumenta il reddito imponibile) e dovrai inoltre dichiarare l'ammontare della ritenuta d'acconto già applicata dalla Compagnia (che diminuisce il totale delle imposte da pagare).
Se hai stipulato la tua polizza dal 2001, il D. Lgs n. 47 prevede:
- un'imposta sostitutiva del 12.50% per i rendimenti maturati durante la fase di erogazione della rendita. Non potrai riscattare la rendita in fase di erogazione.

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